TITOLO II: SOCI

ART.11) Possono aderire all'Associazione Giambattista Callegari-Centro Studi di Radionica e
Radiobiologia Callegari tutti coloro che siano maggiorenni ed interessati al perseguimento delle sue finalità e serbino buona condotta civile.
I soci, denominati anche associati, danno il loro contributo associativo, culturale ed economico, necessario alla vita dell'Associazione, e quest'ultima concede la qualifica di socio o associato a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, n'accettano lo Statuto, recandone con continuità il loro contributo. I soci rinnovano ogni anno la loro iscrizione, senza vincolo alcuno.
Il numero degli associati all'Associazione è illimitato e per l'iscrizione è necessario farne richiesta ed attendere il consenso scritto del Consiglio Direttivo. Per il perfezionamento dell'iscrizione l'associando deve versare l'importo corrispondente alla quota annuale d'iscrizione, pena la decadenza del consenso del Consiglio Direttivo ed il conseguente annullamento della domanda d'iscrizione.
L'associato si considera dimissionario se entro sei mesi dal termine fissato non versa la quota d'iscrizione. Al di là di tale caso, l'esclusione dell'associato dall'Associazione può essere de liberata solo per i seguenti gravi motivi:
a) quando l'associato non ottempera alle disposizioni del presente Statuto o alle Deliberazioni dell'Assemblea dei soci o alle disposizioni del Consiglio Direttivo;
b) quando l'Associato si rende moroso nel pagamento della quota d'iscrizione senza giustificato motivo scritto;
c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali e materiali all'Associazione stessa.
L'associato può recedere in qualsiasi momento dalle eventuali cariche assunte in seno all'Associazione e dagli impegni verso terzi, purché ne dia comunicazione scritta motivata.
Gli associati non possono assumere obbligazioni con i terzi per conto dell'Associazione.
Il Presidente ed il Comitato Direttivo può, congiuntamente, autorizzarli, a compiere singoli atti in forza di procura specifica e nelle forme previste dalla legge.
I soci che compongono l'Associazione Giambattista Callegari si distinguono in fondatori, ordinari ed onorari.

SOCI FONDATORI E SOCI ORDINARI
ART.12) I soci FONDATORI sono coloro che, con il proprio apporto economico e scientifico, hanno reso possibile il sorgere dell'Associazione. Sono i firmatari dell'Atto Costitutivo, e cioè: Giuseppe Callegari ingegnere, figlio, erede unico, del Prof. Giambattista Callegari; Vanda Tedesco, ragioniera, casalinga, coniuge del predetto Giuseppe Callegari; Giovanna Callegari, studentessa universitaria, figlia; Paola Callegari, studentessa universitaria, figlia; Attilia Momo, casalinga, vedova del Prof.Giambattista Callegari.
I soci ORDINARI sono coloro che, in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'ART.11 (maggiore età, interesse manifesto al raggiungimento delle finalità dell'Associazione, buona condotta civile), entrino, a seguito della presentazione della domanda d'iscrizione e del versamento della relativa quota, a far parte dell'Associazione, impegnandosi all'osservanza leale del presente Statuto ed al versamento annuale della quota associativa.
Possono essere ammessi a partecipare all'Associazione, quali soci ordinari, gli enti, le associazioni, i centri, le Università e le persone giuridiche, sempre che questi perseguano finalità analoghe a quelle dell'Associazione stessa.

SOCI ONORARI
ART.13) Possono assumere la qualità di soci ONORARI coloro che abbiano conseguito particolari benemerenze nel campo degli studi oggetto del Centro o in campo scientifico in genere, o che abbiano acquisito particolari meriti nell'ambito delle attività collegate ai fini sociali dell'Associazione stessa.
Detti soci vengono proclamati dal Consiglio Direttivo con voto unanime dei componenti e sono esentati dal pagamento della quota associativa.

PERDITA DELLA QUALITA' D'ASSOCIATO
ART.14) La qualità d'associato si perde:
a) per dimissioni, da comunicarsi al Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima. Sono considerati dimissionari coloro che non versino per un anno la loro quota annuale e persistano in tale omissione per il periodo di sei mesi successivi alla richiesta loro rivolta con lettera raccomandata.
b) per esclusione, in caso di comportamento contrario agli scopi ed allo spirito dell'Associazione, o comunque contrario all'etica civile (v. ART.11 di questo Statuto).
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. Contro tale esclusione il socio può ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione a lui rivolta con lettera raccomandata, all'assemblea dei soci che deciderà col voto favorevole degli intervenuti.

ATTRIBUZIONE INCARICHI
ART.15) Agli associati possono essere attribuite, dal Consiglio Direttivo, varie funzioni operative: essi devono onorare con serietà e moralità gli incarichi loro conferiti. Per decisione dell'Assemblea si può stabilire per loro la corresponsione di un compenso per l'opera da svolgere.
Gli associati che, avendo accettato i predetti incarichi, venissero meno, per negligenza o inettitudine, agli impegni assunti, si considerano suscettibili d'esclusione per gravi motivi.